Licenziamento per lamentele di genitori e critiche di colleghi: portiamo il caso in Cassazione
Il Gessetto torna ad occuparsi del caso della professoressa Silvana Salamone, licenziata nel 2025 per “incapacità didattica ex art. 512” dall’istituto comprensivo del Lazio dove lavorava. Dopo la sentenza d’appello, è interesse di tutti i docenti che la Cassazione sia investita della grave questione in gioco: possono le lamentele di genitori degli alunni e le critiche di colleghi costituire la prova principale di un licenziamento per incapacità didattica, di modo che l’ispezione si riduca a un pro forma?
1. Il licenziamento e il ricorso al giudice del lavoro
Nel dettagliato resoconto pubblicato dal Gessetto l’anno scorso, basato sull’analisi dei documenti ufficiali del procedimento, fummo in grado di evidenziare gli aspetti fortemente critici dell’operazione che aveva condotto al licenziamento per “incapacità didattica ex art. 512” della professoressa Silvana Salamone.
L’ispettrice inviata dall’USR Lazio, priva di competenze nelle discipline di insegnamento della docente (matematica e scienze) e non coadiuvata da nessuno, aveva limitato la sua osservazione in classe a un singolo giorno di lezione (le tre ultime ore, dalle 11 alle 14, di un ultimo giorno della settimana), che a suo dire aveva potuto “mettere in luce, in modo chiaro e immediato, le carenze” che alla docente erano state attribuite nella richiesta di ispezione inoltrata dalla dirigente dell’istituto. E neppure aveva nascosto il proprio pregiudizio circa la sostanziale superfluità dell’ispezione stessa che le era stata affidata, a fronte delle “lagnanze e segnalazioni da parte di famiglie, alunni e docenti”:
Tali carenze sono, da tempo, ben note alla DS, destinataria di lagnanze e segnalazioni da parte di famiglie, alunni e docenti e, in un caso, anche di diffida da parte di un avvocato, delegato da due genitori. Tanto sarebbe bastato per esercitare i poteri datoriali nei confronti della docente.
Sconcertanti apparivano anche, nella relazione ispettiva, le affermazioni assertive circa il danno che il “metodo frontale” praticato dalla docente avrebbe arrecato all’apprendimento degli alunni, unitamente a una serie di carenze didattiche di cui l’ispettrice, in quelle sole tre ore, sarebbe riuscita a verificare sia la sussistenza nella docente sia le nocive conseguenze sull’apprendimento degli alunni:
l’apprendimento dei discenti […] risulta fortemente compromesso dall’applicazione generalizzata di un metodo frontale e unidirezionale di spiegazione, dalla carenza di indicazioni sulle strategie e sugli obiettivi da conseguire, dalla mancanza di attenzione alle abilità da conseguire, come richiesto dai curricoli di disciplina, dall’assenza di feedback e dalla mancanza di interazione con gli alunni, dalla poco efficace organizzazione della lezione, che non offre riferimenti utili alla contestualizzazione dei contenuti che ne sono oggetto.
Nel decreto di dispensa firmato dalla dirigente, il licenziamento per incapacità didattica ex art. 512 veniva infine motivato non con addebiti e rilievi circostanziati, ma in maniera generica come assenza totale di intere categorie di competenze professionali, in particolare di quelle “psico-pedagogiche”.
In una successiva intervista alla docente cercammo di approfondire il suo punto di vista sulla vicenda, e riscontrammo la sua amarezza per il rigetto del ricorso presentato al giudice del lavoro di Viterbo per l’annullamento del licenziamento. Così come aveva fatto la relazione ispettiva, anche la sentenza civile recepiva in toto alla stregua di elementi probatori quelle “lagnanze e segnalazioni” di famiglie, alunni e colleghi che avevano dato origine al procedimento; talché la questione della brevissima durata dell’osservazione in classe, pur nota al giudice (“la rilevazione diretta per quanto esigua”), gli appariva inesistente, dandogli anzi modo di aggiungere la singolare precisazione che essa “aveva consentito di acquisire elementi di fatto mai fatti oggetto di contestazione” (se non, certo, tramite il ricorso che lui stesso si trovava a giudicare!). E il giudice andava oltre – se possibile – le motivazioni già generiche e ‘caratteriali’ del decreto di licenziamento individuando l’inescusabile difetto professionale della Salamone in una “mancanza di empatia”, e finanche attribuendo forza probatoria della sua incapacità didattica alla circostanza che la docente non aveva dato la sua disponibilità a un’attività di istruzione domiciliare pomeridiana:
ciò di cui si discute è un giudizio di inettitudine basato sulla mancanza di empatia mostrato dalla docente e sulla sua incapacità di relazione in modo produttivo con discenti e colleghi; in quest’ottica il giudizio di “scarsa considerazione degli alunni con difficoltà” che emerge dalla relazione, può ben essere tratto dalla sua indisponibilità allo svolgimento del suddetto servizio (ancorché non esigibile).
Ricorso rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.850 euro.
2. La sentenza d’appello
È di pochi giorni fa la sentenza d’appello della corte d’appello di Roma, II sezione Lavoro. Anche i giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso della collega, con condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in 3.473 euro, oltre le spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con in più il raddoppio di legge del contributo unificato dato il rigetto integrale.
La motivazione è ancora una volta, e sempre, la stessa: quelle “lamentele generalizzate e riguardanti oggettive difficoltà comportamentali” – così vengono ora definite – di famiglie e di colleghi.“Alle luce delle acquisite dichiarazioni [ndr dei colleghi della Salamone]”, scrivono seccamente i giudici, “corrette devono ritenersi le decisioni del Tribunale con la gravata sentenza”; dichiarazioni che vengono riprodotte integralmente allegando alla sentenza undici pagine prelevate direttamente dai verbali di audizione dei colleghi.
In una circolarità che non lascia scampo, la relazione ispettiva che fu assunta a fondamento del decreto di licenziamento continua ad essere utilizzata dai giudici di merito come prova della correttezza di se stessa. “L’eventuale difetto di motivazione del provvedimento di dispensa dall’insegnamento non è rinvenibile per le ragioni sopra evidenziate, atteso”, si legge, “il richiamo della relazione sopra specificata nel provvedimento di dispensa dal servizio impugnato”. E ciò nonostante che la sentenza di Cassazione n. 17897 del 22/6/2023, per inciso una di quelle richiamate dal tribunale contro la ricorrente, dichiari esplicitamente:
gli accertamenti ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso […] unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza margine di apprezzamento […] la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essa contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente.
E ancora una volta alla stessa docente, impegnata fin da principio nell’esperimento di tutte le vie legali di difesa, viene attribuito paradossalmente una sorta di silenzio-assenso sugli eventi contestati, anche lontani nel tempo: “Né si può dire che il tutto sia avvenuto per isolati e singoli episodi, emergendo, piuttosto una pluralità di eventi continuativi nel tempo, che, in quanto tali, non risultano ex adverso contestati”.
Ma torniamo sulla sentenza di Cassazione n. 17897 del 22/6/2023, inerente a un caso apparentemente analogo di licenziamento per incapacità didattica e utilizzata dai giudici del tribunale di Roma come principale pezza d’appoggio giurisprudenziale contro la ricorrente.
In realtà, più che analogie da usare contro la docente, da quella sentenza emergono differenze macroscopiche e sostanziali che avrebbero potuto, almeno, far riflettere di più i giudici d’appello.
- L’ispettrice di quel caso veneziano, infatti, era stata “coadiuvata da un dirigente scolastico specializzato in storia e filosofia”, mentre nel caso della Salamone l’ispettrice priva di competenze disciplinari in matematica e scienze aveva lavorato da sola. E se manca a livello nazionale (grave e colpevole lacuna, a nostro giudizio) un regolamento ministeriale delle ispezioni sui docenti, lasciato alla libera iniziativa dei singoli uffici scolastici regionali, è anche vero che nel regolamento adottato dall’USR della Lombardia (l’USR Lazio ha ritenuto di non regolamentare la materia) “il supporto di coadiuvanti esperti disciplinari è necessario negli incarichi ispettivi volti ad accertare la capacità professionale di un docente appartenente a una specifica classe di concorso o ordinamento non affine all’ordinamento o al sottosettore disciplinare proprio del Dirigente Tecnico incaricato. In tal caso il Dirigente Tecnico si avvale di un docente o di un Dirigente Scolastico proveniente dalla specifica classe di concorso“.
- La Cassazione ha dichiarato, è vero, che “quanto alla durata breve del periodo di osservazione […] per l’incapacità didattica può ben bastare il tempo necessario, di caso in caso, per acquisire quegli elementi essenziali e convergenti a far emergere l’inidoneità all’insegnamento”. Ma l’ispezione di quel caso veneziano aveva compreso un’osservazione in classe di tre giorni. L’ispezione in classe della Salamone è durata un singolo giorno: se la giudichiamo sufficiente, vuol dire che stiamo interpretando l’espressione della Cassazione “il tempo necessario, di caso in caso” come ‘qualsiasi pur minimo tempo’, senza limite alcuno di brevità, a totale discrezione dell’ispettore stesso; il che sembra francamente inaccettabile in uno Stato di diritto. Inoltre la suprema corte ha rimarcato che, nel caso della docente veneta, il rilievo sulla breve durata dell’ispezione non era ricevibile giacché la lavoratrice era stata assente dal lavoro per 20 anni (!) su 24; alla Salamone non è stato contestato un solo periodo di assenza.
- In riferimento al caso allora in oggetto, la Cassazione sentenziava che “il concetto di «libertà didattica» comprende, certo, un’autonomia nella scelta di metodi appropriati d’insegnamento, ma questo non significa che l’insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni. Una libertà così intesa equivarrebbe a una «libertà di non insegnare» incompatibile con la professione di docente“: parole riportate nella sentenza di rigetto dai giudici d’appello come se se ne potesse ricavare qualcosa contro la ricorrente. Ma il caso della Salamone è completamente diverso, giacché a lei è stato imputato non di non attuare alcun metodo, ma precisamente di attuarne uno (la lezione frontale) che prima i colleghi e poi l’ispettrice giudicavano inefficace.
3. Che cosa fare ora
Il Gessetto, è bene precisarlo, non segue la vicenda della professoressa Salamone perché sostiene che sia fornita di quella capacità professionale che l’amministrazione le ha disconosciuto. Noi, semplicemente, non sappiamo nulla delle capacità didattiche della collega. Neppure il Gessetto contesta che esista la possibilità, per l’amministrazione, di sollevare dal servizio un docente per incapacità didattica. È evidente che la tutela del lavoro non può essere un diritto assoluto e prioritario su qualsiasi altra istanza personale e sociale. Ma non sono questi i punti di interesse generale che la vicenda di Silvana Salamone tocca.
Il punto, di estrema gravità, è che un docente non può essere licenziato con una procedura così palesemente deficitaria, nella quale l’amministrazione si pone nell’atteggiamento di chi, piuttosto che verificare autonomamente lo stato delle cose, prende atto ratificandoli di giudizi già espressi da alunni, o genitori, o colleghi, cioè da soggetti il cui giudizio sul docente si trova esposto a plurime interferenze e a parzialità di vario tipo. Giudizi peraltro generici, spuri, categoriali, caratteriali, nei quali la “capacità didattica” può essere interpretata come si vuole e quindi utilizzata come si vuole contro chiunque. Quei tempi denunciati da Manzoni in cui
qualsivoglia persona, così di questa Città, come forestiera, che per due testimonj consterà esser tenuto, e comunemente riputato per bravo, et aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno… per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizj, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda et al tormento, per processo informativo… et ancorché non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola opinione e nome di bravo, come di sopra
dovrebbero essere passati per sempre, e senza rimedio, in uno Stato di diritto. Il loro riaffiorare, e proprio nella scuola, non può essere accettato da nessuno e in primis da noi docenti, non solo perché ne siamo le potenziali vittime, ma anche perché esso contrasta con tutto ciò che siamo chiamati ad insegnare e a testimoniare.
Avevamo già formulato, in nove punti, una nostra proposta di revisione delle procedure di ispezione e di licenziamento per incapacità didattica ex art. 512. Alla luce della sentenza d’appello per il ricorso Salamone, riteniamo di interesse generale per i docenti italiani che sia adita la suprema corte di Cassazione, per definire la questione di legittimità sulla motivazione di questo licenziamento ex art. 512 e sulla procedura che vi ha condotto.

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